Accordo quadro sul
telelavoro
23/3/2000
Art. 1
Ambito di applicazione e
durata
1.Il presente accordo quadro si applica al personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Considerato il carattere sperimentale dell’istituto, all’inizio del secondo biennio di applicazione le parti valuteranno l’opportunità di procedere ad eventuali modifiche o integrazioni anche sulla scorta delle valutazioni dell’Osservatorio di cui all’articolo 7.
Art. 2
Finalità e obiettivi del
telelavoro
1. Le parti convengono preliminarmente sul fatto che le
potenzialità positive del telelavoro, sul piano sociale ed economico,
necessitano di appropriate regole e strumenti idonei ad assicurare:
a) alla pubblica amministrazione la concreta possibilità di avvalersi funzionalmente di tale forma di flessibilità lavorativa;
b) al lavoratore di scegliere una diversa modalità di prestazione del lavoro, che comunque salvaguardi in modo efficace il sistema di relazioni personali e collettive espressive delle sue legittime aspettative in termini di formazione e crescita professionale, senso di appartenenza e socializzazione, informazione e partecipazione al contesto lavorativo e alla dinamica dei processi innovatori.
Art. 3
Relazioni sindacali
1.Le relazioni sindacali si svolgono secondo criteri di responsabilità, correttezza, trasparenza e tempestività; gli istituti di partecipazione sindacale debbono essere attivati e conclusi in tempi strettamente congrui rispetto all’avvio e all’attuazione dei progetti.
2. Le Amministrazioni consultano preventivamente le OO.SS. sui contenuti dei progetti di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70.
3. A livello di Amministrazione, la concertazione ha per oggetto le modalità di realizzazione dei progetti e l’ambito delle professionalità impiegate mediante il telelavoro.
La concertazione si svolge
in appositi incontri che iniziano entro quarantotto ore dalla data di ricezione
della richiesta.
Nella concertazione le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve, comunque, concludersi entro il termine massimo di venti giorni dalla sua attivazione; dell’esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizione delle parti nelle materie oggetto della stessa.
4. A livello di
Amministrazione, la contrattazione integrativa determina gli eventuali
adattamenti della disciplina del rapporto di lavoro resi necessari dalle
particolari condizioni della prestazione.
Decorsi trenta giorni
dall’inizio delle trattative senza che sia stato raggiunto l’accordo, le parti
riassumono la rispettiva libertà d’iniziativa.
5. Nell’ambito di ciascun
comparto, la contrattazione potrà disciplinare gli aspetti strettamente legati
alle specificità del comparto e, in particolare:
a)
criteri
generali per l’esatta individuazione del telelavoro rispetto ad altre forme di
delocalizzazione;
b)
criteri
generali per l’articolazione del tempo di lavoro e per la determinazione delle
fasce di reperibilità telematica;
c)
forme
di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso;
d)
iniziative
di formazione legate alla specificità del comparto.
Art. 4
Assegnazione ai progetti di
telelavoro
l. Nell'ambito dei progetti
di telelavoro di cui all'art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n. 70, l’Amministrazione
procederà con le modalità previste dall’art. 4 dello stesso DPR n. 70
all’assegnazione a posizioni di telelavoro dei lavoratori che si siano
dichiarati disponibili a ricoprire dette posizioni, alle condizioni previste
dal progetto, con priorità per coloro che già svolgano le relative mansioni o
abbiano esperienza lavorativa in mansioni analoghe a quelle richieste, tale da
consentire di operare in autonomia nelle attività di competenza.
2. In caso di richieste superiori al numero delle posizioni l’Amministrazione utilizzerà i seguenti criteri di scelta:
a)
situazioni
di disabilità psico-fisiche tali da rendere disagevole il raggiungimento del
luogo di lavoro;
b)
esigenze
di cura di figli minori di 8 anni; esigenze di cura nei confronti di familiari
o conviventi, debitamente certificate;
c)
maggiore
tempo di percorrenza dall’abitazione del dipendente alla sede.
3. L'assegnazione a progetti di telelavoro deve consentire al lavoratore pari opportunità, quanto a possibilità di carriera, di partecipazione a iniziative formative e di socializzazione rispetto ai lavoratori che operano in sede.
4. L'assegnazione a progetti
di telelavoro non muta la natura del
rapporto di lavoro in atto; tale assegnazione è revocabile a richiesta del lavoratore, quando sia trascorso il
periodo di tempo indicato nel progetto e nel rispetto di ulteriori condizioni
eventualmente previste nello stesso progetto (ad es.: che vi sia un sostituto),
o d'ufficio da parte dell'amministrazione. In tale ultimo caso, la
riassegnazione alla sede di lavoro originaria deve avvenire con modalità e in
tempi compatibili con le esigenze del lavoratore, e comunque entro 10 giorni
dalla richiesta, elevati a 20 giorni nel caso di cui al comma 2, lettera b),
oppure nel termine previsto dal progetto.
5. In conformità
all’articolo 3, comma 6, del citato DPR n. 70, il dirigente, sulla base di
quanto previsto dal progetto, può esercitare le sue funzioni svolgendo parte della
propria attività in telelavoro.
Art. 5
Postazione di lavoro e
adempimenti dell’Amministrazione
1.Il telelavoro si realizza secondo le modalità previste dal progetto, quali lavoro a domicilio, lavoro mobile, decentrato in centri – satellite, servizi in rete o altre forme flessibili anche miste, ivi comprese quelle in alternanza, comunque in luogo idoneo, dove sia tecnicamente possibile la prestazione “a distanza”, diverso dalla sede dell’ufficio al quale il dipendente è assegnato.
2.Le spese per l'installazione e la manutenzione della postazione di telelavoro, che può essere utilizzata esclusivamente per le attività attinenti al rapporto di lavoro, sono a carico dell'amministrazione; sono, del pari, a carico dell’amministrazione le spese relative al mantenimento dei livelli di sicurezza. Le attrezzature informatiche, comunicative e strumentali, necessarie per lo svolgimento del telelavoro, vengono concesse in comodato gratuito al lavoratore per la durata del progetto. La contrattazione di comparto prevederà forme di copertura assicurativa delle attrezzature in dotazione e del loro uso.
3. Fermo restando che nessun dispositivo di controllo può essere attivato all’insaputa dei lavoratori, l'amministrazione è tenuta ad informare il lavoratore circa le modalità attraverso le quali avviene la valutazione del lavoro prestato. I dati raccolti per la valutazione della prestazione del lavoratore nel rispetto di tali modalità possono essere utilizzati ai fini dell’esercizio dei poteri datoriali.
4. Ciascun progetto
prevederà la possibilità che siano disposti, con frequenza media da definirsi
eventualmente nella contrattazione di comparto, rientri periodici del
lavoratore presso la sede di lavoro.
5. L'amministrazione deve garantire
che la prestazione di telelavoro si svolga in piena conformità con le normative
vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori.
L’amministrazione è tenuta a fornire al lavoratore la formazione necessaria
perché la prestazione di lavoro sia effettuata in condizioni di sicurezza per
sé e per le persone che eventualmente vivono negli ambienti prossimi al suo
spazio lavorativo.
6. Le amministrazioni, nell'ambito delle attività formative dedicate ai lavoratori, prevedono l'effettuazione di iniziative di formazione generale e specifica tendente a garantire un adeguato livello di professionalità e socializzazione per gli addetti al telelavoro. Specifiche iniziative formative saranno rivolte, altresì, ai dirigenti degli uffici e dei servizi nel cui ambito si svolgano attività di telelavoro.
7. Debbono essere assicurate forme di comunicazione tempestiva – ivi compreso l’utilizzo dell’e-mail – per rendere partecipe il lavoratore delle informazioni di carattere amministrativo più direttamente connesse con le sue legittime aspettative, come indicato nell’articolo 2, lettera b)
Art. 6
Diritti ed obblighi del
lavoratore
1. Avendo riguardo agli
obiettivi ed alle modalità attuative del progetto, allo scopo anche di valorizzare
l’autonomia nella gestione del tempo e dell’attività lavorativa, la prestazione
del telelavoro è orientata a modelli innovativi di distribuzione dell’orario di lavoro, ferma restando la
stessa quantità oraria globale prevista per il personale che presta la sua
attività nella sede e secondo i criteri generali definiti ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, lettera b).
Eventuali brevi periodi di interruzione del circuito telematico o fermi macchina dovuti a guasti non imputabili al lavoratore saranno considerati utili ai fini del completamento dell'orario di lavoro. In caso di fermi prolungati per cause strutturali, è facoltà dell'amministrazione, sentite le OO.SS., richiedere il temporaneo rientro del lavoratore presso la sede di lavoro.
2. Il lavoratore, nel caso in cui la postazione sia ubicata presso la sua abitazione, è tenuto a consentire, con modalità concordate, l’accesso alle attrezzature di cui ha l’uso da parte degli addetti alla manutenzione, nonché del responsabile di prevenzione e protezione e da parte del delegato alla sicurezza, per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di telelavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate. Il lavoratore deve strettamente attenersi alle norme di sicurezza vigenti e alle istruzioni impartite.
3. Al lavoratore, la cui postazione di lavoro è ubicata presso la sua abitazione, dovrà essere corrisposta una somma, che potrà per alcune spese essere anche forfettaria, a titolo di rimborso delle spese connesse ai consumi energetici e telefonici, nonché delle eventuali altre spese connesse all'effettuazione della prestazione.
L'importo di tale somma, corrisposta a titolo di rimborso, da erogarsi con cadenza predeterminata, è fissato dal progetto con le modalità previste dall’articolo 3, comma 4, e sarà rideterminato con riferimento all'andamento dei prezzi e delle tariffe dei servizi indispensabili per l'effettuazione del telelavoro.
4. Il trattamento retributivo,
tabellare e accessorio, è quello previsto dalla contrattazione collettiva,
nazionale, integrativa e decentrata, che si applica ai lavoratori del comparto.
Del pari, per la parte
normativa (ad es.: fruizione di ferie, festività e permessi, aspettative, ecc.)
si applica al lavoratore la disciplina contrattuale prevista per la generalità
dei lavoratori del comparto.
5. È garantito l’esercizio dei diritti sindacali.
Il lavoratore deve poter essere informato e deve poter partecipare all'attività sindacale che si svolge in azienda, a cominciare dalla istituzione, nelle amministrazioni e negli enti che impiegano telelavoro, di una bacheca sindacale elettronica, nonché dall’utilizzo dell’e-mail con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
Art. 7
Osservatorio sul telelavoro
1. In considerazione della sperimentalità del telelavoro, sarà
istituito presso l’A.Ra.N., per il primo biennio di attuazione, un Osservatorio
formato da un componente per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo e da tre componenti nominati dall'Aran. Tale
Osservatorio, avvalendosi eventualmente dell'apporto di esperti, nonché dei
Comitati pari opportunità, ove costituiti, dovrà, durante il biennio, raccogliere
dati e informazioni circa l'andamento delle esperienze in corso, il loro
impatto sul funzionamento dell'amministrazione e sull'organizzazione di vita
dei lavoratori. Al termine del biennio
l'Osservatorio redigerà un rapporto, che sarà reso pubblico, ed orienterà le
parti per introdurre eventuali modificazioni e/o adattamenti nella
contrattazione collettiva
2. La contrattazione di comparto istituirà, altresì, Osservatori di comparto, anche quali sensori settoriali dell’Osservatorio intercompartimentale.